Social housing e PRGC
1) E’ necessario che un PRGC individui con la zonizzazione aree apposite, anche se non esclusive, per il S.H.?
2 ) E’ sufficiente, invece che ne consenta la realizzazione nelle zone residenziali, prevedendolo in maniera generalizzata con le sole Norme d’Attuazione?
4 ) Deve essere definita una percentuale minima di alloggi o mc?
3 ) Mi pare che l’edilizia sociale abitativa è divenuta recentemente una delle urbanizzazioni secondarie a pari delle attrezzature ed edifici di interesse collettivo.
Vi sono delle superfici minime / abitante da rispettare in ciascun Piano? Quali eguaglianze e quali diversità ci sono tra tali “standards” e quelli tradizionali (scuole, sanità, spettacolo, verde, ecc.) ?
GRAZIE
giuseppe




Rispondo in parte alle sue domande, indicando il riferimento legislativo che regolamenta l’Housing Sociale in Italia.
Nel nostro paese, la possibilità di attivare programmi di housing sociale è stata introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008”): «Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale» (Articolo 1, comma 258). «Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell’ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258» (Articolo 1, comma 259).
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